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Un fondo per evitare che una vittima lo sia due volte

Un fondo per evitare che una vittima lo sia due volte

“Chi rompe paga”. Così si dice per insegnare ai bambini a essere responsabili, soprattutto quando giocano in luoghi non adatti o con oggetti non ideati per quella attività ludica. Si tratta di un motto, comunque, che è valido a tutte le età e che rappresenta una regola del vivere civile: chi è responsabile di un comportamento che può procurare un danno in qualsiasi forma, poi è tenuto a risarcire chi quel danno l’ha subito.

Il risarcimento dei danni rientra in vari ambiti regolati da più norme, tanto che in alcuni settori, ad esempio nella circolazione stradale e marittima, è obbligatorio avere una assicurazione che copra il risarcimento da responsabilità civile.

Purtroppo però, proprio in ambito stradale sempre più spesso,si sentono notizie di incidenti dove uno o più veicoli coinvolti erano privi dell’assicurazione obbligatoria oppure era scaduta. Inoltre ci sono casi anche in cui chi ha commesso o procurato il danno fugga o non sia identificabile.

Per evitare quindi che la vittima sia vittima due volte, cioè per aver subito il danno e poi per il mancato risarcimento, a livello di Consiglio d’Europa già nel 1959 è stata prevista una convenzione sull’assistenza legale che ha comportato poi l’introduzione anche una forma di indennizzo.

Attualmente, quindi, chi abbia subito un danno in seguito a un incidente stradale o da natante, che non sia risarcibile da parte di chi l’abbia procurato perché privo di assicurazione oppure non sia identificabile il responsabile, può accedere ad un fondo speciale che si chiama “fondo di garanzia per le vittime della strada” che viene finanziato con una quota da tutti coloro che hanno una assicurazione RC sul proprio mezzo, comprese quelle stipulate a San Marino.

In Italia tale fondo è stato regolato dal nuovo codice delle assicurazioni private del 2005 ed è stato anche aggiornato successivamente (ad esempio sono stati aumentati i massimali, oggi a quota 5 milioni di euro per danni a persone e fino a 1 milione di euro per danni a cose).

Questo fondo, in base ad accordi e convenzioni, copre l’eventuale vittima italiana anche se il danno fosse avvenuto a San Marino o nella Città del Vaticano.

Inoltre, anche i proprietari di veicoli immatricolati a San Marino o pedoni della strada sammarinesi, nel caso siano coinvolti in un incidente, possono accedere al fondo (che prevede spesso una franchigia di 500 euro) nel caso in cui chi abbia provocato il danno sia privo di assicurazione o non sia identificabile.

Inoltre il fondo, provvede al risarcimento del danno anche in sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo o causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Tuttavia, nella pratica, il meccanismo del Fondo Vittime della Strada ha dimostrato statisticamente di non funzionare nell’interesse dei tutelati e ciò poiché, contrariamente alla normale prassi assicurativa, gli indennizzi vengono pagati solo dopo lunghi ed estenuanti giudizi di merito.

Considerato che oggi le assicurazioni RC auto offrono garanzie aggiuntive di tutela legale a costi irrisori rispetto al premio totale, sarebbe consigliabile stipulare detta garanzia opzionale cosicché, qualora si resti vittime di un pirata (che scappi o che non risulti assicurato), i costi per l’assistenza legale verranno sostenuti dalla propria compagnia assicurativa.

Riparatevi dal rischio di restare vittime due volte.

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