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CONVIVENZA: UN RAPPORTO QUASI INVISIBILE PER LA LEGGE

CONVIVENZA: UN RAPPORTO QUASI INVISIBILE PER LA LEGGE

Trascorrere parte della propria vita assieme a qualcuno, ha bisogno spesso di un riconoscimento anche da parte della società, ma non sempre la formula più appropriata è il matrimonio, che a volte non è una strada praticabile. Ma da un po’ di tempo c’è una soluzione che può venire incontro a molteplici esigenze, soprattutto quando è la legge, o meglio, la lacuna della legge, che impedisce di sancire burocraticamente il legame tra due persone. Questa opportunità si chiama CONTRATTO DI CONVIVENZA.

La convivenza infatti, sia che venga scelta volontariamente in alternativa al matrimonio, o che sia frutto di una scelta obbligata per molteplici ragioni, rappresenta un rapporto quasi invisibile per la legge, che non lo norma o quasi, pur riconoscendola come nucleo socialmente rilevante.

E come è ovvio, c’è una differenza sostanziale tra il tipo di tutela e regolamentazione che la legge accorda al matrimonio rispetto alla convivenza. Eppure coppie che hanno deciso di stare insieme senza sposarsi, presentano comunque l’esigenza di collaborare, dividersi i compiti, affrontare lavori domestici, conti da pagare, e non si è immuni da malattie o incidenti, con necessità di prendere decisioni importanti per la salute e vita dell’altro, ma anche da bagatelle burocratiche, dai litigi e tradimenti, dalla fine dell’amore e quindi del rapporto. E a questo punto, il convivente more uxorio, non ha diritto né al mantenimento, né agli alimenti, ma può solo chiedere un contributo per il mantenimento di eventuali figli.

Nel caso specifico di San Marino, non esiste una normativa che tuteli in modo efficace le unioni di fatto da un punto di vista materiale, né durante il loro svolgimento né al termine del rapporto. Solo singole decisioni di Giudici che hanno aperto un varco creando giurisprudenza in materia. Non sono mancate negli anni proposte di legge per regolare le unioni di fatto, con la previsione di convenzioni per dirimere gli aspetti patrimoniali di quella che, a tutti gli effetti è una famiglia, per l’equiparazione del convivente al coniuge sotto il profilo dell’assistenza sanitaria, di quella penitenziaria, oltre che dal punto di vista della successione legittima e della pensione di reversibilità.

Ma esiste una possibile soluzione, frutto in questo caso dell’autonomia privata, espressione della volontà e dell’impegno a proiettare nel futuro la vita in comune. Si tratta della possibilità offerta dal CONTRATTO DI CONVIVENZA che è quel tipo di contratto stipulato tra persone non coniugate e che è efficace solo tra loro, finalizzato a regolarne gli aspetti pratici, gli apporti patrimoniali, finanziari e lavorativi dati da ciascun convivente per lo svolgimento della coabitazione, la proprietà di beni acquistati insieme, l’uso dell’abitazione, la regolamentazione dei rapporti in caso di cessazione della convivenza, sia tra ex sia nei riguardi di eventuali figli, nonché per la regolamentazione della successione.

Un’altra soluzione ancora, è offerta inoltre dalla stipula di convenzioni patrimoniali che regolano l’impegno a contribuire alle necessità della vita in comune, con la previsione della corresponsione periodica o una tantum di somme di denaro, la messa a disposizione di beni o attività lavorativa e altro.

In definitiva, si tratta di formule o soluzioni parziali, che possono però fare da apripista sulla strada in grado di condurre il legislatore a regolamentare efficacemente questi aspetti, adeguando le norme ai cambiamenti in corso nella società moderna.

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