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La residenza? Non è più un tabù

La residenza? Non è più un tabù

Il tema della residenza a San Marino per gli stranieri è sempre stato molto sentito e dibattuto, anche per le esigue dimensioni del territorio, circa 62 kq. Si tratta però di un tabù che ormai ha perso molta della sua nomea, alla luce anche delle modifiche normative che si sono succedute nell’ultimo lustro.

Attualmente il regime delle residenze è disciplinato sul Titano dalla Legge n. 118/2010 che consente la concessione della residenza se si rientra in determinate caratteristiche:

Essere figlio di cittadino sammarinese o coniugato con un cittadino sammarinese; si è titolari di permesso di soggiorno ordinario da almeno cinque anni continuativi; si ricopre un incarico apicale in strutture sanitarie, di pubblica sicurezza, o all’interno di istituti bancari, assicurativi o finanziari, nonché ai Giudici di primo grado del Tribunale; si rivestono incarichi dirigenziali in società sammarinesi “che occupano un numero significativo di dipendenti” oppure nel caso si investano capitali o li si abbia già investiti in territorio “in attività produttive con garanzia di impegno occupazionale, per l’acquisto di opifici industriali, mediante presentazione di specifico business plan, nella ricerca o in settori di particolare interesse per lo Stato sammarinese”.

Una ulteriore legge del 2013, attuata poi con un successivo decreto l’anno scorso, ha introdotto anche un “regime semplificato” per l’ottenimento della residenza quando ci sono progetti industriali che prevedono investimenti nel territorio della Repubblica di San Marino per “avviare una nuova attività economica e/o a rilevarne una esistente al fine di rilanciarne e/o consolidarne lo sviluppo in particolari settori”. Il regime semplificato consente la possibilità di richiedere la residenza per il “personale altamente specializzato necessario” alla realizzazione di tali progetti industriali, nonché ai loro famigliari.

Nello specifico, l’imprenditore che intenda investire a San Marino e ottenere anche la residenza, dovrà “assumere almeno 8 residenti nel caso di attività industriali di produzione, o 5 residenti negli altri casi”, “acquistare un immobile del valore di almeno 300.000 euro, o sottoscrivere un contratto di locazione finanziaria immobiliare (con maxicanone iniziale di almeno 300.000 euro). In entrambi i casi è necessaria l’iscrizione di privilegio sull’immobile a favore dello Stato a garanzia del rimborso delle agevolazioni economiche e fiscali concesse. Inoltre, per i primi 12 mesi l’obbligo di acquisizione dell’immobile può essere sostituito con una fideiussione di pari importo, rilasciata da un istituto creditizio sammarinese e avente quale beneficiario lo Stato.

Infine l’imprenditore deve, per i primi 24 mesi dall’ottenimento della residenza, dimostrare di essere in possesso dei mezzi necessari al suo sostentamento e della propria famiglia e stipulare una idonea polizza sanitaria con copertura annua minima di 30.000 euro.

Le norma sulla residenza contenute nel decreto “Start up ad alta tecnologia” del 2014 prevedono inoltre l’ottenimento del “permesso di soggiorno speciale” per determinati dipendenti di tali imprese, che può essere esteso anche ai famigliari.

Esistono però degli impedimenti. Infatti residenza e permesso di soggiorno non possono essere mai concessi in caso di “pendenza in Repubblica o all’estero di procedimenti penali per reati non colposi per i quali sia prevista l’applicazione della pena della prigionia o dell’interdizione superiore a un anno o pene equipollenti all’estero”; “sussistenza di importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica”; “essere stato espulso da San Marino nei dieci anni precedenti”; “essere stato destinatario di provvedimento di allontanamento perché sottrattosi ai controlli delle forze dell’ordine o perché viva di proventi di attività delittuose o le commetta abitualmente”; “essere stato destinatario nei dieci anni precedenti di provvedimento di revoca del permesso di soggiorno o della residenza a seguito di irregolarità riscontrate nella posizione dell’interessato”; “essere in presenza di condizioni ostative all’ingresso o al transito o alla permanenza in Paesi facenti parte dello spazio Schengen, segnalate o note alla Gendarmeria”.

 

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