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Stipendi o pensioni: i limiti al pignoramento

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Stipendi o pensioni: i limiti al pignoramento

Pensioni e stipendi sono un po’ più protetti dai pignoramenti, almeno in Italia. Da circa un anno, infatti, grazie all’entrata in vigore del decreto legge 83/2015 è stata individuata al rialzo, la soglia di “impignorabilità” di pensioni e stipendi. Le nuove soglie sono state calcolate in base all’assegno sociale, cioè quella parte della pensione (ma anche dello stipendio o dell’assegno o di indennità) considerata necessaria per fornire i mezzi minimi e adeguati alla sussistenza (e su cui in Italia era intervenuta nel 2002 anche la Corte Costituzionale).

L’importo dell’assegno sociale è stato fissato dall’Inps per il 2015 a 448,52 euro per tredici mensilità per un totale di 5.830,76 euro annui.

In base alle nuove disposizioni, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, “non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà”. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dalla legge.

Quindi una parte di pensione, pari a 672,78 euro, sarà assolutamente impignorabile, mentre l’importo residuo, nei limiti del quinto, rimane invece assoggettata al pignoramento.

Per esempio, se una persona percepisce una pensione di 800 euro al mese, il limite impignorabile sarà pari 672,78 euro (pari all’assegno sociale di 448,52 euro aumentato della metà). In base a tali calcoli, a poter essere pignorata sarà quindi soltanto la somma eccedente, cioè 127,22 euro, ma non per l’intero, bensì nei limiti del quinto, quindi 25,44 euro.

Per quanto concerne invece stipendi e pensioni accreditati sul conto corrente bancario o postale intestato al debitore, prima della riforma, il pignoramento poteva essere effettuato nella misura del quinto se notificato al datore di lavoro o all’ente previdenziale, o integralmente sulle somme depositate se notificato alla banca (o alle poste). Con le modifiche introdotte, ora sono in vigore i nuovi limiti di minimo vitale impignorabile ed è stata anche introdotta una distinzione:

– se le somme sono state accreditate in data anteriore al pignoramento, possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale;

– se invece l’accredito è avvenuto alla stessa data del pignoramento o successiva, le somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge, derogando così al principio secondo cui il limite del quinto valeva soltanto quando il terzo pignorato era il datore di lavoro o l’ente previdenziale.

Per esempio, in caso di pensioni e stipendi di 1.400 euro accreditati sul conto corrente bancario o postale del debitore prima del pignoramento, l’importo non pignorabile sarà pari a 1345,56 (448,52×3) e dunque la base pignorabile sarà pari a 54,44 euro (interamente pignorabile). Se invece tali pensioni o stipendi sono accreditati sul conto corrente bancario o postale del debitore alla data o dopo il pignoramento, l’importo non pignorabile sarà pari a 672,78 euro (corrispondente all’assegno sociale aumentato della metà) e la base pignorabile sarà pari a 727,22 (nei limiti del quinto, cioè 145,44 euro).

Nel caso in cui il creditore pignori somme superiori a quelle determinate, il pignoramento si considera (parzialmente) inefficace, con inefficacia rilevabile anche d’ufficio dal giudice.

E tali norme valgono anche per i procedimenti già pendenti alla data dell’entrata in vigore del decreto, cioè il 27 giugno 2015. Va ricordato che i limiti di impignorabilità riguardano solo le somme accreditate che derivano da pensioni o stipendi, mentre quelle aventi causale diversa possono essere bloccate dagli istituti di credito senza alcun limite.

Esistono poi dei casi particolari come i crediti dello Stato, del Comune o della Provincia il cui limite è pari a  1/5 della base pignorabile, mentre per i crediti alimentari la misura viene stabilita direttamente dal giudice. Per i pignoramenti di diversa natura infine, il limite è rappresentato dalla metà della base pignorabile.

A differenza dell’Italia, a San Marino non esistono norme così specifiche sui minimi impignorabili dello stipendio e la decisione spetta al giudice caso per caso, mentre le pensioni sono impignorabili a presciendere dall’ammontare.

In caso di pignoramenti rivolgetevi a un professionista di fiducia, per affrontare le pratiche al meglio e verificare quali redditi e fino a quali importi possono essere pignorati.

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